Quando si progettano bagno e antibagno in un locale commerciale è necessario adeguarsi alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoroper realizzare un bagno a norma e in regola con le prescrizioni. Cerchiamo di capire cosa prevedono le norme per i locali igienici, in particolare sull’obbligo dell’antibagno nei locali commerciali.
Bagni locali pubblici: la normativa utile
Come abbiamo introdotto, quando si progetta il bagno in un locale pubblico è necessario fare attenzione alle normative edilizie ed igienico-sanitarie che descrivono e disciplinano le caratteristiche precise e i requisiti fondamentali che i locali igienici devono rispettare per essere considerati a norma.
Il punto di riferimento normativo per la progettazione di bagno e antibagno in un locale commerciale è il Decreto ministeriale n°190 del 5 luglio 1975, che disciplina le dimensioni minime dell’antibagno e i requisiti di ventilazione e ricambio dell’aria, illuminazione, isolamento e riscaldamento.
Antibagno obbligatorio per i locali commerciali: cosa prevede la normativa?
Sono invece alcuni Regolamenti Edilizi Comunali a prevedere l’antibagno obbligatorio per i locali pubblici e gli esercizi commerciali, in special modo per le attività di vendita o conservazione alimenti. Secondo questo orientamento normativo, il bagno deve essere separato dalla zona giorno o da una cucina da una “zona filtro” nella forma di vano, disimpegno antibagno, corridoio o atrio, delimitato da almeno due porte.
Per chi non ha ancora locali igienici a norma, il rischio è di incorrere in sanzioni amministrative e nell’obbligo di adeguare bagno e antibagno alle disposizioni previste. C’è da sottolineare, però, che la normativa sui bagni nei locali pubblici varia in base al Comune e in molti casi sono concesse deroghe all’obbligo di realizzazione dell’antibagno.
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